Calcolo danno biologico macropermanenti, cosa vuol dire
Il calcolo danno biologico macropermanenti è un termine di natura giuridico-assicurativa che sta ad indicare la quantificazione del danno nel momento in cui un sinistro stradale procura lesioni al guidatore o altri passeggeri di un veicolo coinvolto nell'incidente. Tale quantificazione non è così facile da compiere, giacché la normativa attuale fornisce criteri certi solo per le lesioni micropermanenti, ossia le lesioni che non superano i 9 punti di invalidità, secondo quanto viene applicato nell'ambito dell'infortunistica stradale e nei casi di responsabilità medica. Il calcolo danno biologico macropermanenti si fonda invece su tabelle elaborate da tribunali, e le più utilizzate sono quelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Le tabelle per il calcolo danno biologico macropermanenti
Per effettuare il calcolo macropermanenti è possibile sfruttare alcuni siti web di studi legali ed altri specializzati in materia infortunistico-assicurativa che riportano dei form per fare in automatico tale calcolo, riportando l'età del soggetto interessato e i punti dell'invalidità, che ricordiamo devono essere superiori a 9 per poter parlare di calcolo lesioni macropermanenti e non invece micropermanenti. I migliori form permettono in successione di ottenere un calcolo anche dell'inabilità temporanea, e successivamente di interessi e rivalutazione monetaria. La stragrande maggioranza di questi form si rifà come abbiamo detto all'elaborato del Tribunale di Milano, che è il più utilizzato, e che risale al 2018, quindi molto recente: solo per il danno economico a seguito di morte di un congiunto alcuni riportano anche in alternativa la tabella del Tribunale di Roma, che invero risale al 2014.
Dal danno biologico al danno morale
Come ben sa chi opera nel campo delle assicurazioni, al calcolo danno biologico macropermanenti o micropermanenti va sempre aggiunto un calcolo del danno morale, che viene computato nell'erogazione della somma da destinare all'interessato o ai suoi congiunti e/o eredi. Gli esperti in campo legale svelano un trucco molto semplice per effettuare questo calcolo: una volta individuata la somma corrispondente al danno biologico infatti, è possibile con facilità calcolare anche il danno morale, poiché generalmente viene determinato in una somma che va da un quarto a metà del danno biologico inferto.
La differenza con le lesioni micropermanenti
In tema di sinistri stradali, la norma di riferimento è l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni che ha introdotto il meccanismo di liquidazione del risarcimento, per cui si intende lesione micropermanente la "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito". Il risarcimento del danno biologico per le lesioni micropermanenti a seguito di lesioni pari o inferiori al 9 per cento è liquidato:
- A titolo di danno biologico permanente, con importo crescente "in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità", calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente e ridotto con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno a partire dall'undicesimo anno di età
- A titolo di danno biologico temporaneo, con importo di euro 39,37 per ogni giorno di inabilità assoluta, in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno
Per calcolo danno biologico macropermanenti si intendono le lesioni superiori al 9 per cento di invalidità permanente, pertanto per il risarcimento a ogni tipo di lesione viene attribuito un punteggio. In una sentenza la Cassazione ha affermato che le tabelle del Tribunale di Milano, prese come riferimento in quanto essendo le più testate sul territorio nazionale, contengono già nei valori una valutazione unica del danno non patrimoniale in termini di sofferenza soggettiva, pertanto in assenza di prove ulteriori che ipotizzino una personalizzazione del danno il giudice non è tenuto ad aumentare i valori espressi dalle suddette tabelle.
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