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Tamponamento a catena responsabilità: chi paga?

Individuare in un tamponamento a catena responsabilità non è molto facile, poiché sono diversi i veicoli coinvolti e non è facile comprendere chi non ha tenuto il comportamento corretto su strada causando il sinistro. Rispetto ai tamponamenti stradali in cui c'è una sola automobile che urta un altro veicolo, il tamponamento a catena vede un incidente con più vetture incolonnate, e solitamente la responsabilità è imputabile all'ultimo elemento della "catena", ma potrebbe essere stato anche il primo veicolo con una frenata brusca ad esempio, a generare l'incidente: ecco perché in un tamponamento a catena responsabilità non sono così facili da accertare.

Tamponamento a catena responsabilità: l'art.141 del Codice Civile

Per capire in un tamponamento multiplo chi paga è necessario affidarsi all'articolo 141 del Codice Civile che così recita: "E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione". La norma dunque sancisce che la responsabilità civile in caso di incidente sia da imputare a colui che violi il rispetto delle distanze di sicurezza. Sono contemplate delle eccezioni, per cui un tamponamento a catena veicoli fermi può essere derivato da cause non imputabili al conducente, come anche un comportamento definito "abnorme" dell'auto tamponata. In ogni caso l'onere della prova spetta sempre al conducente coinvolto nella presunta responsabilità.

Tamponamento a catena responsabilità del rimborso

E allora in un incidente a catena chi paga? Nel caso di veicoli in movimento, secondo quanto prescrive l'articolo 2054 comma 2, vi è la presunzione di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli, tamponante e tamponato. Questo pertanto implica che, nel caso in cui il danneggiato non sia in grado di fornire la prova liberatoria che testimoni una condotta di guida irreprensibile, e che sia stato fatto tutto il possibile per evitare di tamponare a sua volta il veicolo davanti, l'importo totale del danno sarà ripartito in parti uguali tra i due conducenti, anche nel caso di accertamento di colpa grave da parte di uno dei due.

Nel tamponamento a catena si prevede che nessuno dei conducenti abbia mantenuto la minima distanza di sicurezza rispetto al veicolo davanti, per cui la colpa deve essere suddivisa in parti uguali tra tutti i veicoli in movimento. L'unico ad essere esente da alcuna responsabilità è il primo veicolo della colonna, in quanto tamponato ma non tamponante.

Deve essere fatto un discorso diverso nel caso in cui il tamponamento a catena avvenga tra veicoli in colonna, e dunque non vi erano altri veicoli in movimento se non quello del tamponatore, a cui viene attribuita l'intera responsabilità avendo prodotto il primo tamponamento della catena. Questo principio si applica in varie situazioni, per cui anche per le auto in sosta o parcheggiate che vengano urtate nel tamponamento a catena responsabilità va attribuita al solo tamponatore.

Come inoltrare la richiesta di risarcimento

Stabilite cause e responsabilità, si può inoltrare la richiesta di risarcimento, che da qualche anno prevede anche in tale frangente l'indennizzo diretto, ovvero la procedura di liquidazione dei danni che permette di richiedere l'indennizzo direttamente alla propria compagnia di assicurazione e non a quella del responsabile del sinistro. In questo modo diventano più veloci le tempistiche di risarcimento, presentando la domanda risarcitoria per tamponamento a catena indennizzo diretto alla propria compagnia, seguendo l'iter consueto, e non più invece alla compagnia assicurativa del veicolo che ha provocato il sinistro, ossia il tamponante nel caso di veicoli in movimento, oppure il primo tamponante nel caso di veicoli in colonna.

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