Cosa dice l'art 148 codice assicurazioni
L'art 148 codice assicurazioni è quello depuato al risarcimento danni a seguito di un sinistro, stabilendo la proceduta standard da seguire in questi casi. Questa procedura viene regolamentata e gestita direttamente dalla compagnia di assicurazione del danneggiante, e fino a non molto tempo fa rappresentava la regola in caso di incidente. Oggi invece l'art. 148 codice assicurazioni viene considerata dagli operatori del settore una forma residuale di risarcimento dopo l'entrata in vigore del cosiddetto indennizzo diretto, disciplinata dall'art 149 e che prevede invece per il danneggiato il risarcimento da parte della propria compagnia assicurativa: vediamo quali sono i campi di applicazione per cui, a seguito di denuncia sinistro assicurazione, deve provvedere al risarcimento la compagnia del danneggiante.
Art 148 codice assicurazioni: quando si applica
In genere a seguito di un sinistro si utilizza il modulo constatazione amichevole in cui si accerta la dinamica dell'incidente, controfirmata da ambo le parti, e che fornisce l'abbrivio per il risarcimento danni. Una volta iniziata la procedura, ci sono dei casi in cui la competenza a risarcire la vittima di un sinistro stradale, sia per i danni materiali che per le lesioni personali subite, è ancora oggi attribuita alla compagnia di assicurazione del danneggiante invece che quella propria del danneggiato, secondo quanto prevede l'art 148 codice assicurazioni: il primo di essi è quello dei cosiddetti tamponamenti a catena, quelli ovvero in cui l'incidente veda coinvolti più di due veicoli.
Un altro caso per cui dopo l'uso del modello constatazione amichevole scatta la procedura descritta nell'articolo 148 è quella in cui uno dei veicoli coinvolti non sia regolarmente assicurato, o ancora non sia un veicolo a motore oppure rientri nella fattispecie descritta come "veicolo speciale" o ancora macchina agricola. Infine viene applicato l'art 148 codice assicurazioni qualora il mezzo sia immatricolato all'estero, la vittima dell'incidente sia un pedone, un ciclista o un bene immobile, quando si registra un mancato un impatto tra due veicoli e in ultimo quando dal sinistro siano derivate delle cosiddette lesioni macropermanenti, che conducono di conseguenza ad un'invalidità permanente certificata superiore a nove punti percentuali.
Come funziona l'art 148 codice assicurazioni
Secondo quanto prevede la procedura dopo il Cai assicurazione, attraverso l'art 148 codice assicurazioni scatta il risarcimento danni da parte della compagnia del danneggiante per:
- Danni materiali
- Lesioni personali
Per quanto riguarda i sinistri che comportano esclusivamente danni materiali a cose, nella richiesta di risarcimento devono essere indicati i dati personali degli aventi diritto al risarcimento, oltre il luogo, i giorni e le ore in cui i beni danneggiati sono messi a disposizione della compagnia assicurativa affinché questa possa provvedere all'accertamento dell'entità del danno, per almeno cinque giorni non festivi. La compagnia deve provvedere entro 60 giorni a formulare un'offerta di risarcimento, oppure a comunicare formalmente i motivi per cui non vuole provvedere, con adeguate ragioni, termine ridotto a 30 giorni se la dichiarazione incidente stradale tramite modulo cid compilabile o modulo cid pdf è stata sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Solo dopo questo periodo le cose danneggiate possono essere riparate, oppure l'assicurazione può procedere a valutare l'entità del danno solo previa presentazione della fattura delle riparazione.
Nel caso in cui dal sinistro siano derivate lesioni personali o il decesso della vittima, la richiesta di risarcimento va presentata dal danneggiato o dagli eredi indicando dati personali, codice fiscale, attività del danneggiato e suo reddito, l'entità delle lesioni subite con attestazione medica comprovante, e vanno inoltre descritte le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro. In caso di lesioni o di decesso il termine, con o senza codice cid assicurazione controfirmato il termine si allunga fino a 90 giorni, sia per presentare una congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, sia per comunicare i motivi per i quali l'assicurazione non ritiene di avanzare un'offerta.