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Negoziazione assistita sinistri stradali, che cos'è

La negoziazione assistita sinistri stradali è una specifica procedura che si può avviare a seguito di un incidente, e in cui ambo le parti si fanno obbligatoriamente assistere da un legale. Alla base di questa fattispecie giuridica vi è un evento controverso dal punto di vista delle responsabilità da attribuire: quando le due parti non si accordano circa la colpa del sinistro oppure sulla natura del risarcimento, allora si può ricorrere alla negoziazione assistita risarcimento danni, che prevede dei passaggi formali stringenti dal punto di vista della formulazione e dei termini entro cui aderire. Vediamo allora come funziona la negoziazione assistita sinistri stradali, soffermandoci su ogni singolo momento.

Negoziazione assistita sinistri stradali, la procedura

Negoziazione assistita normativa - Uno dei due soggetti invita la controparte a stipulare appunto una convenzione di negoziazione assistita, invito che deve essere redatto per iscritto dall'interessato con firma autenticata del suo avvocato, pena altrimenti la sua nullità, specificando nella missiva l'oggetto della controversia con l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione, oppure il suo rifiuto, può essere valutato dal giudice competente ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata secondo l'art. 96 del codice civile, e dell'esecuzione provvisoria come prescritto all'art. 642. Come abbiamo detto, al momento della ricezione dell'atto di citazione sinistro stradale con invito alla negoziazione, la controparte può aderire, oppure rifiutare e non accettare, per cui la domanda giudiziale deve essere proposta nel medesimo termine di 30 giorni decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo vidimata dai legali. La comunicazione dell'invito, così come la sottoscrizione della convenzione, sospendono il decorso del termine prescrizionale.

Quando avviare la negoziazione assistita sinistri stradali

Quando effettuare la negoziazione assistita decreto ingiuntivo? Gli esperti sostengono prudenza se si ha l'intenzione di inviare l'invito alla negoziazione contestualmente alla richiesta di risarcimento danni, poiché in tal caso si potrebbe prefigurare la violazione dell'art 148 codice Assicurazioni, il quale recita: "Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro".

Il consiglio invece è di inviare dapprima la richiesta di risarcimento dei danni, aspettare i termini prefissati dall'art.148 appena citato, e solo in caso di diniego dell'offerta risarcitoria, oppure di liquidazione ritenuta non congrua e soddisfacente, avviare la procedura per la negoziazione assistita sinistri stradali attendendo l'ulteriore decorso dei 30 giorni previsti.

Negoziazione assistita modello, a chi inviarlo

Il modello invito negoziazione assistita sinistri stradali deve essere inviato alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava il soggetto, oltre che ovviamente alla persona fisica o giuridica proprietaria del veicolo. Solo in caso di danneggiamento che supera il massimale assicurato, l'invito può essere esteso anche al conducente non proprietario, in caso contrario invece non potrà essere coinvolto nel procedimento, mancando la condizione di procedibilità nei suoi confronti. In caso di negoziazione assistita che vede coinvolto un veicolo estero, anche in questo caso l'invito deve essere mandato tanto alla compagnia di assicurazioni del veicolo coinvolto nel sinistro quanto al proprietario dello stesso, indirizzando la missiva all'Ufficio Centrale Italiano competente, secondo quanto prescrive l'art. 125 del codice Assicurazioni.

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